Prop Firm e Partita Iva: tutto quello che devi sapere! (2024)

Prop Firm e Partita Iva: tutto quello che devi sapere! (1)

Con il termine Prop Trading si intende una attività di trading realizzata con strumenti finanziari ed esercitata da società di investimento attraverso l’ausilio di Trader professionisti.
L’obbiettivo del Prop Trader (o trader professionista) è quello di generare interessi attraverso la gestione di portafogli finanziari, ricevendo un compenso dalle aziende committenti, cd. Prop Firm.
Va da sé che questo tipo di attività deve essere analizzata in ragione degli obblighi impositivi e dichiarativi connessi ai guadagni che matura nel tempo un Prop Trader.
In altri termini: il trader professionista che lavora per le Prop Firm ha bisogno di aprire una Partita Iva per giustificare i compensi che riceve a seguito dell’esercizio della sua professione?

In questo articolo scopriremo:

  • Cosa si intende per Prop Trader e Prop Firm
  • Quando è obbligatorio aprire una Partita Iva per lavorare con una Prop Firm
  • Il codice ateco più appropriato
  • I tre regimi fiscali e le loro caratteristiche

PROP FIRM E PARTITA IVA: COSA SI INTENDE PER PROP TRADER E PROP FIRM?

Prima di comprendere i casi in cui è richiesto ad un trader di una Prop Firm di aprire Partita Iva, è bene capire come operano nel pratico queste due figure.

Abbiamo anticipato che il Prop Trader è un professionista che si occupa di prendere in gestione portafogli di investimento per conto di una o più Prop Firm, ossia società di investimento che si rivolgono a risparmiatori intenzionati a investire i loro capitali.

Il rapporto di investimento, quindi, intercorre unicamente tra la società (Prop Firm) e il risparmiatore. Di conseguenza, il trader non avrà alcun rapporto professionale e/o consulenziale con gli effettivi titolari dei portafogli gestiti.

LA DIFFERENZA TRA PROP TRADER E CONSULENTE FINANZIARIO

Per la tipologia di attività esercitata da un Prop trader, può essere quest’ultimo equiparato e assimilato ad un consulente finanziario?

Per rispondere al quesito è di fondamentale importanza ricordare che il rapporto di lavoro (che giustifica la gestione dei portafogli trading da parte del professionista) esiste tra la Prop Firm ed il Prop Trader, non certo tra quest’ultimo e il contribuente investitore. Pertanto NON sarà il Prop Trader a rispondere delle perdite o degli utili conseguiti dalla gestione dei portafogli d’investimento, poichè l’unica parte responsabile verso gli investitori per perdite o profitti resta sempre e comunque la Prop Firm.

Dunque, quali sono le differenze esistenti tra un consulente finanziario ed un Prop Trader:

  • il primo supporta i propri clienti nel prendere decisioni di investimento, offrendo una consulenza personalizzata che mira ad aiutarli nel raggiungimento dei loro obiettivi attraverso la creazione e la gestione di un piano finanziario;
  • il secondo opera attraverso strumenti unicamente forniti dalla Prop Firm, con l’obbligo di lavorare nel rispetto delle condizioni e delle regole stabilite dalla stessa, nonché su una piattaforma i cui ordini devono sempre essere da questa approvati e vagliati.

Di conseguenza, nonostante ancora non vi siano chiarimenti ufficiali, sembra non essere necessaria l’iscrizione presso l’OCF (Albo Unico dei Consulenti Finanziari) in quanto il Prop Trader opera al di fuori delle normative che regolano l’attività dei consulenti finanziari.

PROP FIRM E PARTITA IVA: QUANDO E’ OBBLIGATORIO APRIRE P.IVA?

Il Prop Trader, grazie alla sua attività di gestione di portafogli di investimento, può aspirare a guadagni davvero importanti che, ovviamente, devono essere dichiarati e tassati nel rispetto della loro reale natura.

Per comprendere, dunque, quali siano gli obblighi impositivi da rispettare, cerchiamo di capire se per lavorare con le Prop Firm sia o meno necessaria una Partita Iva.

In linea generale è possibile affermare che una qualsiasi attività professionale può essere svolta senza Partita Iva nei casi in cui questa sia occasionale, ossia esercitata in maniera saltuaria, sporadica e senza vincolo di subordinazione, nonché in assenza di organizzazione lavorativa.

Diversamente, quando il guadagno del professionista diventa l’unica o la principale fonte di reddito, l’attività può solo che essere abituale, professionale e non più occasionale. Di conseguenza, sorge l’obbligo di apertura della Partita Iva a prescindere dal superamento del limite di fatturato annuo di 5.000€.

PROP FIRM E PARTITA IVA: I REGIMI FISCALI

Ogni qual volta è richiesta l’apertura di una Partita Iva per lavorare con una Prop Firm, il professionista è chiamato a scegliere il regime fiscale al quale “appartenere”.

L’ordinamento giuridico italiano prevede tre regimi, ossia:

  • regime forfettario
  • regime semplificato
  • regime ordinario

IL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario, anche detto “regime di vantaggio” è adatto ai neoprofessionisti in quanto non solo prevede una gestione contabile particolarmente semplice ma garantisce (anche) il non addebito dell’iva in fattura.

Il Prop Trader di una Prop Firm titolare di Partita Iva in regime forfettario, vede assoggettare il proprio reddito imponibile ad un’imposta particolarmente bassa, ovvero il 15% in via ordinaria e il 5% in caso di “start up”, da applicare su una base imponibile calcolata a forfeit, cioè determinata da un coefficiente di redditività.

IL REGIME SEMPLIFICATO

Il regime semplificato, proprio delle ditte individuali e delle società di persone, conserva una particolare differenza rispetto al regime forfettario:

  • è richiesto l’addebito dell’Iva in fattura,
  • il professionista può dedurre/detrarre i costi NON in maniera “forfettaria”.

In altri termini, le imposte da versare vengono calcolate seguendo l’equazione “fatturato meno costi”.

Dunque, sarà solo il margine reale ad essere tassato! Nonostante questo, però, le tasse per il professionista possono essere molto più elevate rispetto al regime forfettario poichè sia sul reddito del Prop Trader in ditta individuale che su quello della società di persone si applica l’imposta progressiva IRPEF ai sensi della quale più elevato è il reddito, maggiori sono le tasse.

Di seguito, un tabella riepilogativa gli scaglioni IRPEF, aggiornata al 2022.

IL REGIME ORDINARIO

Il regime ordinario, proprio delle società di capitali, nonostante implichi il sostenimento di costi di gestione particolarmente elevati a causa dei complessi e molteplici adempimenti richiesti dalla normativa, permette di avere un’ottimizzazione fiscale di non poco conto. Difatti, la possibilità di inserire una serie di costi capaci di abbattere la base imponibile, vede come conseguenza il potenziale assoggettamento ad un tax rate molto vantaggioso.

Inoltre, la costituzione di una società di capitali limita la responsabilità patrimoniale e personale del socio. Questo vuol dire che in caso di debiti societari il socio ne risponde solo e soltanto limitatamente alle quote ivi possedute.

PROP FIRM E PARTITA IVA: IL CODICE ATECO

Analizzati i regimi fiscali che il trader professionista di una Prop Firm deve ben conoscere per aprire una Partita Iva, va ora definito il codice ateco da utilizzare ed indicare in agenzia delle entrate.

Al momento non abbiamo alcun chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate circa l’ateco da utilizzare. Con ogni probabilità possiamo, però, affermare che quello maggiormente vicino all’attività del Prop Trader è il 74.90.99, “Altre attività professionali nca”.

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Se vuoi approfondire il tema “Prop Firm e Partita IVA” guarda questo video.

Prop Trader

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